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Art. 85 Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità -…
Art. 85 Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità
L'estinzione e l'improcedibilità
possono essere pronunciate
con decr Pres/magistrato delegato
Il decreto è depositato in segreteria
che ne dà comunicazione
alle parti costituite
Nel termine di 60gg dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite
può proporre opposizione
al collegio
con atto notificato
a tutte le altre parti
Il giudizio di opposizione si svolge
ai sensi art. 87 co. 3
ed è deciso con ordinanza
che, in caso di accoglimento dell'opposizione
fissa l'udienza di merito
In caso di rigetto
le spese sono poste a carico dell'opponente
e vengono liquidate dal collegio
nella stessa ordinanza
esclusa la possibilità di compensazione
anche parziale
L'ordinanza è depositata in segreteria
che ne dà comunicazione
alle parti costituite
Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione
può essere proposto appello
Il giudizio di appello si svolge
secondo art. 87 co. 3
L'estinzione e l'improcedibilità sono dichiarate
con sentenza
se si verificano
o vengono accertate
all'udienza di discussione