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Art. 82 Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, Art. 83 Effetti della…
Art. 82
Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
Dopo il decorso di 5 anni
dalla data di deposito del ricorso
la segreteria comunica alle parti costituite
apposito avviso
in virtù del quale
è fatto onere al ricorrente
di presentare
nuova istanza di fissazione di udienza
sottoscritta dalla parte
1 more item...
Se, in assenza dell'avviso
è comunicato alle parti
l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito
il ricorso è deciso
qualora il ricorrente dichiari
anche in udienza
a mezzo del proprio difensore
di avere interesse alla decisione
altrimenti è dichiarato perento
dal presidente del collegio
con decreto
Art. 83
Effetti della perenzione
La perenzione opera di diritto
e può essere rilevata anche d'ufficio
Ciascuna delle parti sopporta
le proprie spese nel giudizio