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Art. 80 Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto -…
Art. 80 Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
In caso di sospensione del giudizio
per la sua prosecuzione
deve essere presentata
istanza di fissazione di udienza
entro 90gg dalla comunicazione dell'atto
che fa venir meno
la causa della sospensione
Il processo interrotto prosegue
se la parte nei cui confronti
si è verificato l'evento interruttivo
presenta nuova istanza di fissazione di udienza
Se non avviene la prosecuzione
il processo deve essere riassunto
a cura della parte più diligente
con apposito atto notificato
a tutte le altre parti
nel termine perentorio di 90gg
dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo
acquisita mediante dich, notificazione o certificazione