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Principi costituzionali e riforme scolastiche - Coggle Diagram
Principi costituzionali e riforme scolastiche
PRINCIPI COSTITUZIONALI
Art. 33
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
Libertà di insegnamento
libertà di esercitare le proprie funzioni didattiche e di ricerca scientifica senza vincoli di ordine politico, religioso o comunque ideologico.
AUTONOMIA DIDATTICA;
l’art.1 del Testo unico istruzione (D.Lgs. 297/1994) stabilisce appunto che “ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente” e che “l’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni”
Disponibilità di scuole statali per tutti i tipi, ordine e gradi di istruzione
Libera istituzione di scuole da parte di enti o privati
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Tuttavia, l’istruzione non è monopolio dello Stato, infatti: “enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”; esistono pertanto di due tipi di scuole (statali e non statali).
PARITA'
La Legge sulla parità scolastica (
L. 10 Marzo 2000, n.62
) la parità con le scuole statali viene accordata alle scuole che ne facciano richiesta, in base alla legge dello Stato che ne fissa “i diritti e gli obblighi”.
Ammissione, per esami, ai vari gradi dell’istruzione scolastica e dell’abilitazione professionale
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, mediante borse di studio, assegni e altre provvidenze da attribuirsi per concorso
Libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione
Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”.
Lo Stato italiano ha il compito di farsi carico della promozione culturale dei suoi cittadini
I PRIMI TESTI DELLA NORMATIVA SCOLASTICA
Legge Casati
1859
riconoscimento del diritto-dovere dello Stato di intervenire in materia scolastica, sostituendo e affiancando la Chiesa da secoli detentrice del monopolio dell’istruzione.
Scuola elementare articolata in due bienni e obbligatoria (1° biennio). Dopo la scuola elementare il sistema si divideva in due tronconi educativi: il ginnasio (a pagamento, cui seguivano 3 anni di liceo) e le scuole tecniche.
Legge Coppino
1877
Obbligo di frequentare la scuola fino all’età di 9 anni
Impostazione laica dell’insegnamento
Legge Orlando
407/1904
Obbligo scolastico dal 9° al 12° anno di età
I Comuni dovevano istituire scuole almeno fino alla quarta elementare e assistere gli alunni più poveri.
Legge Credaro
(487/1911)
La scuola elementare diventa un servizio statale
RIFORMA GENTILE (1923)
estende l’obbligo scolastico fino ai 14 anni con rigidi controlli dell’inadempienza
disciplina le tipologie di istituzioni scolastiche (statali, private, parificate)
Decreti delegati
(1974), hanno introdotto la partecipazione di insegnanti, studenti, genitori negli organi collegiali delle scuole al fine di superare le conflittualità della vita scolastica.
Legge 517/1977
Integrò gli alunni disabili nelle classi normali prevedendo gli insegnanti di sostegno