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Art. 73 Udienza di discussione - Coggle Diagram
Art. 73 Udienza di discussione
Le parti possono produrre documenti
fino a 40 giorni liberi
prima dell'udienza
Memorie
fino a 30giorni liberi
e presentare repliche
ai nuovi documenti e alle nuove memorie
depositate in vista dell'udienza
fino a 20 giorni liberi
Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente
Se ritiene di porre a fondamento della
sua decisione
una questione rilevata d'ufficio
il giudice la indica in udienza
dandone atto a verbale
Se la questione emerge dopo
il passaggio in decisione
il giudice riserva quest'ultima
e con ordinanza
assegna alle parti
un termine non superiore a 30gg
per il deposito di memorie