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Art. 70 Riunione dei ricorsi, Art. 71 Fissazione dell'udienza, Art. 71…
Art. 70 Riunione dei ricorsi
Il collegio può
disporre la riunione di ricorsi connessi
su istanza di parte o d'ufficio
Art. 71 Fissazione dell'udienza
La fissazione udienza di discussione
deve essere chiesta
da una delle parti
con apposita istanza
non revocabile
da presentare
entro il termine max di 1 anno
dal deposito del ricorso
o dalla cancellazione della causa dal ruolo
La parte può segnalare l'urgenza del ricorso
depositando istanza di prelievo
Il presidente fissa l'udienza per la
discussione del ricorso
decorso il termine
per la costituzione delle altre parti
La pendenza del termine di cui all'art. 15, co. 2
e la proposizione del reg di competenza
non precludono la fissazione dell'udienza di discussione
nè la decisione del ricorso
salvo che la parte interessata
depositi istanza di reg di competenza
notificata ai sensi art. 15 co. 2
In tal caso, il giudice può differire la decisione
fino alla decisione del reg di competenza
nei termini
Il decreto di fissazione è comunicato
a cura dell'ufficio di segreteria
almeno 60gg prima dell'udienza fissata
sia al ricorrente
che alle parti costituite in giudizio
Tale termine è ridotto a 45 giorni
su accordo delle parti
se l'udienza di merito è fissata
a seguito di rinuncia
alla definizione autonoma della domanda cautelare
Il presidente designa il relatore
almeno 30 giorni prima
della data di udienza
Art. 71-bis Effetti dell'istanza di prelievo
A seguito istanza art. 71, co.2
il giudice, accertata la completezza del contraddittorio
e dell'istruttoria
sentite sul punto le parti costituite
può definire, in camera di consiglio
il giudizio con sentenza in forma semplificata