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Art. 68 Termini e modalità dell'istruttoria - Coggle Diagram
Art. 68
Termini e modalità dell'istruttoria
Il Pres/magistrato/collegio
nell'ammettere i mezzi istruttori
stabiliscono i termini da osservare
e ne determinano il luogo
e il modo dell'assunzione
applicando
in quanto compatibili
le disposizioni CPC
Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova
è delegato uno dei componenti del collegio
il quale procede
con l'assistenza del segretario
che redige i relativi verbali
Il segretario comunica alle parti
almeno 5 giorni prima
il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni
Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito
fuori dal territorio della Repubblica
la richiesta è formulata mediante rogatoria
o per delega al console competente
ai sensi art. 204 CPC
Il segretario comunica alle parti
l'avviso che l'istruttoria disposta
è stata eseguita
e che i relativi atti
sono presso la segreteria
a loro disposizione