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Art. 67 Consulenza tecnica d'ufficio - Coggle Diagram
Art. 67
Consulenza tecnica d'ufficio
Con ordinanza con cui dispone CTU
il collegio nomina il consulente
formula i quesiti
e fissa il termine
entro cui il consulente incaricato
deve comparire dinanzi al magistrato delegato
per assumere l'incarico e prestare giuramento
questa viene comunicata al Consulente Tecnico
a cura della segreteria
Le eventuali istanze di astensione e ricusazione
del consulente
sono proposte
a pena di decadenza
entro il termine comma 1
Il collegio
con la stessa ordinanza
assegna termini successivi per
ex art. 154 CPC
e) il deposito in segreteria della relazione finale
in cui il CTU dà altresì conto
delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte
e prende specificamente posizione su di esse
d) la trasmissione al CTU
delle eventuali osservazioni e conclusioni
dei CT di parte
c) la trasmissione
ad opera del CTU
di uno schema della propria relazione
alle parti
o ai loro CT
a) la corresponsione al CT
di un anticipo sul suo compenso
b) l'eventuale nomina di CT delle parti
oltre a poter assistere
alle operazioni del consulente del giudice
e a interloquire con questo
possono partecipare all'udienza
e alla camera di consiglio
ogni volta che è presente il consulente del giudice
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Il giuramento del consulente è reso
davanti al magistrato delegato
modalità art. 193 CPC
Il compenso complessivamente
spettante al CTU
è liquidato
al termine delle operazioni
ex art. 66, co.4