Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Art. 66 Verificazione - Coggle Diagram
Art. 66 Verificazione
Il capo dell'organismo verificatore
o un suo delegato
autorizzato dal giudice
è responsabile del compimento di tutte le operazioni
Il collegio può disporre
con ordinanza
che venga corrisposto all'organismo verificatore
o al suo delegato
un anticipo sul compenso
Terminata la verificazione
su istanza organismo/verificatore
il presidente liquida con decreto
il compenso complessivamente spettante al verificatore
ponendolo provvisoriamente a carico
di una delle parti
Il collegio, quando dispone la verificazione
con ordinanza individua
l'organismo che deve provvedervi
formula i quesiti
e fissa un termine per il suo compimento
e per il deposito della relazione conclusiva
L'ordinanza è comunicata dalla segreteria
all'organismo verificatore
Si applicano le tariffe stabilite
in materia di spese di giustizia
o, se inferiori
quelle eventualmente stabilite
per i servizi resi dall'organismo verificatore
Con la sentenza che definisce il giudizio
il Collegio regola il relativo onere