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Art. 65 Istruttoria presidenziale e collegiale - Coggle Diagram
Art. 65
Istruttoria presidenziale e collegiale
Il Pres della Sezione
o un magistrato da lui delgato
adotta
su istanza motivata di parte
i prov necessari
per assicurare la completezza dell'istruttoria
Quando l'istruttoria è disposta dal collegio
questo provvede con ordinanza
con la quale è fissata contestualmente
la data della successiva udienza di trattazione del ricorso
La decisione sulla consulenza tecnica
e sulla verificazione
è sempre adottata dal collegio
Ove l'amministrazione non provveda al deposito
del provvedimento impugnato
e degli altri atti
ai sensi art. 46
il Pres/magistrato/collegio ordina
anche su istanza di parte
l'esibizione degli atti e dei doc
nel termine e nei modi opportuni