Art. 64
Disponibilità, onere e valutazione della prova
- Spetta alle parti
l'onere di fornire gli elementi di prova
che siano nella loro disponibilità
riguardanti i fatti posti a fondamento
delle domande e delle eccezioni
- Il giudice deve porre a fondamento
della decisione
le prove proposte dalle parti
nonchè i fatti non specificatamente contestati
dalle parti costituite
salvi i casi previsti dalla legge
- Il GA può disporre
anche d'ufficio
l'acquisizione di info e documenti utili
ai fini del decidere
che siano nella disponibilità della PA
- Il giudice deve valutare le prove
secondo il suo prudente apprezzamento
e può desumere argomenti di prova
dal comportamento tenuto dalle parti
nel corso del processo