Art. 64
Disponibilità, onere e valutazione della prova

  1. Spetta alle parti

l'onere di fornire gli elementi di prova

che siano nella loro disponibilità

riguardanti i fatti posti a fondamento

delle domande e delle eccezioni

  1. Il giudice deve porre a fondamento
    della decisione

le prove proposte dalle parti

nonchè i fatti non specificatamente contestati

dalle parti costituite

salvi i casi previsti dalla legge

  1. Il GA può disporre

anche d'ufficio

l'acquisizione di info e documenti utili

ai fini del decidere

che siano nella disponibilità della PA

  1. Il giudice deve valutare le prove

secondo il suo prudente apprezzamento

e può desumere argomenti di prova

dal comportamento tenuto dalle parti

nel corso del processo