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Art. 63 Mezzi di prova - Coggle Diagram
Art. 63 Mezzi di prova
Fermo l'onere dalla prova a loro carico
il giudice può chiedere alle parti
anche d'ufficio
chiarimenti o documenti
Il giudice può ordinare
anche d'ufficio
di esibire in giudizio
i documenti o quanto altro ritenga necessario
Può altresì disporre l'ispezione
anche a terzi
Su istanza di parte
il giudice può ammettere la prova testimoniale
che è sempre assunta
in forma scritta
Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti
o l'acquisizione di valutazioni
che richiedono particolari competenze tecniche
il giudice può ordinare
l'esecuzione di una verificazione
ovvero, se indispensabile
può disporre una consulenza tecnica
Il giudice può disporre
anche l'assunzione degli altri mezzi di prova
previsti dal CPC
esclusi l'interrogatorio formale
e il giuramento