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Art. 62 Appello cautelare - Coggle Diagram
Art. 62 Appello cautelare
Contro le ordinanze cautelari
è ammesso appello al CdS
da proporre nel termine di 30gg
dalla notificazione dell’ordinanza
o di 60giorni dalla sua pubblicazione
L'appello è deciso in camera di consiglio
con ordinanza
L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari
è trasmessa a cura della segreteria
al primo giudice
Nel giudizio di cui al presente art
è rilevata anche d’ufficio
la violazione, in primo grado
dell'art. 10
e art. 55 co.13
il giudice competente per l'appello cautelare
sottopone la questione
al contraddittorio delle parti
e regola d'ufficio la competenza
1 more item...
Per la definizione della fase cautelare
si apllica art. 15 co. 8