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Art. 61 Misure cautelari anteriori alla causa - Coggle Diagram
Art. 61
Misure cautelari anteriori alla causa
In caso di eccezionale gravità e urgenza
da non consentire neppure
la previa notificazione del ricorso
e la domanda di misure cautelari provvisorie
con decreto presidenziale
il soggetto legittimato al ricorso
può proporre istanza
per l'adozione di misure interinali e provvisorie
che appaiono indispensabili
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L'istanza si propone al Pres del TAR competente per il giudizio
notificata con le forme per il ricorso
Il Pres o un magistrato da lui delegato
accertato perfezionamento notificazione
provvede sull'istanza
sentite le parti
e omessa ogni altra formalità
La notificazione può essere effettuata
dal difensore
a mezzo fax
Qualora l'esigenza cautelare non consenta
accertamento perfezionamento notificazioni
per cause non imputabili al ricorrente
il Pres può cmq provvedere
salvo il potere di revoca
L'incompetenza del giudice
è rilevabile d'ufficio
Il decreto che rigetta l'istanza
non è impugnabile
tuttavia
la stessa può essere riproposta
dopo l'inizio del giudizio di merito
con le forme delle domande cautelari
in corso di causa
Il provv di accoglimento è notificato
dal richiedente
alle altre parti
entro il termine perentorio
fissato dal giudice
non superiore a 5 giorni
Qualora dall'esecuzione del prov cautelare
derivino effetti irreversibili
il pres può disporre
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il prov di accoglimento perde effetto
ove entro 15giorni dalla sua emanazione
non venga notificato il ricorso
con la domanda cautelare
ed esso non sia depositato
nei successivi 5gg
corredato da istanza di fissazione di udienza
in ogni caso
la misura concessa perde effetto
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il prov di accoglimento
non è appellabile
ma, fino a quando conserva efficacia
è sempre revocabile o modificabile
su istanza di parte
previamente notificata
A quest'ultima si applica il comma 2
Per l'attuazione del prov cautelare
e per la pronuncia in ordine alle spese
si applicano le disposizioni
sui prov cautelari
in corso di causa
Le disposizioni di questo art
non si applicano ai giudizi in APPELLO