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Art. 60 Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare -…
Art. 60 Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
In sede di decisione della domanda cautelare
purchè siano trascorsi almeno 20gg
dall'ultima notificazione del ricorso
il collegio
accertata la completezza del contraddittorio
e dell'istruttoria
sentite sul punto le parti costituite
può definire
in camera di consiglio
il giudizio con sentenza in forma semplificata
salvo che una delle parti dichiari
che intende proporre motivi aggiunti,
ricorso incidentale o regolamento di competenza
1 more item...
Se la parte dichiara
che intende proporre reg di competenza o di giurisdizione
il giudice assegna un termine non superiore a 30 giorni
Ove ne ricorrano i presupposti
il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio
o il rinvio
per consentire la proposizione di motivi aggiunti
ricorso incidentale
reg di competenza o di giurisdizione
e fissa contestualmente
la data per il prosieguo della trattazione