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Art. 56 Misure cautelari monocratiche - Coggle Diagram
Art. 56 Misure cautelari monocratiche
Prima della trattazione della domanda cautelare
da parte del collegio
in caso di estrema gravità ed urgenza
tale da non consentire
neppure la dilazione
fino alla data della camera di consiglio
il ricorrente può
con la domanda cautelare
o con distinto ricorso
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chiedere al Pres del TAR
o della sezione cui il ricorso è assegnato
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La domanda cautelare è improcedibile
finchè non è presentata
l'istanza di fissazione d'udienza per il merito
salvo che essa debba essere fissata d'ufficio
Il Pres provvede sulla domanda
solo se ritiene la competanza del TAR
altrimenti rimette le parti al collegio
per i provvedimenti art. 55 co. 13
Il pres o un magistrato da lui delegato
verifica che la notificazione del ricorso
si sia perfezionata
nei confronti dei destinatari
o almeno della parte pubblica
e di uno dei controinteressati
e provvede con decreto motivato non impugnabile
La notificazione può avvenire
da parte del difensore
anche a mezzo fax
Si applica l'art. 55, comma 6
Qualora l'esigenza cautelare non consenta
l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni
per cause non imputabili al ricorrente
il pres può comunque provvedere
salvo il potere di revoca
Ove ritenuto necessario
il presidente
fuori udienza e senza formalità
sente
anche separatamente
le parti che si siano rese disponibili
prima dell'emanazione del decr
Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare
derivino effetti irreversibili
il pres può subordinare
la concessione o il diniego della misura cautelare
alla prestazione di una cauzione
anche mediante fideiussione
determinata con riguardo
all'entità degli effetti irreversibili
che possono prodursi per le parti e i terzi
Il decreto
nel quale deve essere indicata la Camera di consiglio
di cui art. 55 co.5
in caso di accoglimento
è efficace sino a detta camera di consiglio
Il decreto perde efficacia
se il collegio non provvede sulla domanda cautelare
nella camera di consiglio
Fino a quando conserva efficacia
il decreto è sempre revocabile o modificabile
su istanza di parte notificata
A quest'ultima si applica
il comma 2
Se la parte si avvale della facoltà co. 2
le misure cautelari perdono efficacia
se il ricorso non viene notificato per via ordinaria
entro 5 giorni
dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie