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Art. 55 Misure cautelari collegiali - Coggle Diagram
Art. 55 Misure cautelari collegiali
Se il ricorrente
allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile
durante il tempo necessario
a giungere alla decisione sul ricorso
chiede l'emanazione di misure cautelari
compresa l'ingiunzione a pagare
una somma in via provvisoria
che appaiono, secondo le circostanze
più idonee ad assicurare interinalmente
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Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare
derivino effetti irreversibili
il collegio può disporre
la prestazione di una cauzione
anche mediante fideiussione
cui subordinare
la concessione o il diniego della misura cautelare
La concessione o il diniego della misura cautelare
non può essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare attenga
a diritti fondamentali della persona
o ad altri beni di primario rilievo cost
Il provvedimento che impone la cauzione
ne indica l'oggetto
il modo di prestarla
e il termine entro cui
la prestazione va eseguita
La domanda cautelare può essere proposta
con il ricorso di merito
o con distinto ricorso
notificato alle altre parti
La domanda cautelare è improcedibile
finchè non è presentata
l'istanza di fissazione dell'udienza di merito
salvo che essa debba essere fissata d'ufficio
Sulla domanda cautelare
il collegio pronuncia nella 1a
camera di consiglio successiva
al 20° giorno dal perfezionamento
anche per il destinatario
dell'ultima notificazione
e, altresì
al 10° giorno dal deposito del ricorso
Le parti possono depositare memorie e documenti
fino a 2giorni liberi
prima della Camera di consiglio
Ai fini del giudizio cautelare
se la notificazione è effettuata
a mezzo del servizio postale
il ricorrente
se non è ancora in possesso
dell'avviso di ricevimento
può provare la data di perfezionamento della notificazione
producendo copia dell'attestazione
di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza
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Nella camera di consiglio
le parti possono costituirsi
e i difensori sono sentiti
ove ne facciano richiesta
La trattazione si svolge oralmente
e in modo sintetico
Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni
può autorizzare la produzione
in Camera di consiglio
di documenti
con consegna di copia alle altre parti
fino all'inizio della discussione