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Art. 46 Costituzione delle parti intimate - Coggle Diagram
Art. 46 Costituzione delle parti intimate
Nel termine di 60 giorni
dal perfezionamento nei propri confronti
della notificazione del ricorso
le parti intimate possono costituirsi
presentare memorie, fare istanze
indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi
e produrre documenti
L'amministrazione, entro tale termine
deve produrre l'eventuale provv impugnato
nonchè gli atti e i documenti
in base ai quali l'atto è stato emanato
quelli in esso citati
e quelli che l'amm ritiene utili al giudizio
Della produzione di cui al comma 2
è data comunicazione
alle parti costituite
a cura della segreteria
I termini di cui al presente art
sono aumentati nei casi e nella misura
dell'art. 41 co.5