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Art. 49 Integrazione del contraddittorio - Coggle Diagram
Art. 49 Integrazione del contraddittorio
Quando il ricorso sia stato proposto
solo contro taluno dei controinteressati
il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio
nei confronti degli altri
L'integrazione del contraddittorio non è ordinata
nel caso in cui il ricorso sia
manifestamente irricevibile, inammissibile,
improcedibile o infondato
in tali casi il collegio provvede
con sentenza in forma semplificata
ai sensi art. 74
Il giudice, nell'ordinare l'integr del contraddittorio
fissa il relativo termine
indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato
Può autorizzare
se ne ricorrono i presupposti
la notificazione per pubblici proclami
prescrivendone le modalità
Se l'atto di integrazione del contraddittorio
non è tempestivamente notificato e depositato
il giudice provvede ai sensi art. 35
I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio
non sono pregiudicati
dagli atti processuali anteriormente compiuti.