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Art. 45 Deposito del ricorso e degli altri atti processuali - Coggle…
Art. 45 Deposito del ricorso e degli altri
atti processuali
Il ricorso e gli altri atti processuali
soggetti a preventiva notificazione
sono depositati nella segreteria del giudice
nel termine perentorio di 30gg
decorrente dal momento
in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso
si è perfezionata
anche per il destinatario
i termini comma 1
sono aumentati
nei casi e nella misura
art. 41, co.5
è fatta salva la facoltà della parte
di effettuare il deposito dell'atto
anche se non ancora pervenuto al destinatario
sin dal momento
in cui la notificazione del ricorso
si perfeziona per il notificante
La parte che si avvale facoltà comma 2
è tenuta a depositare
la documentazione comprovante la data
in cui la notificazione si è perfezionata
anche per il destinatario.
In assenza di tale prova
le domande introdotte con l'atto
non possono essere esaminate
La mancata produzione, da parte del ricorrente
della copia del provv impugnato
e della documentazione a sostegno del ricorso
non implica decadenza