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Art. 33 Provvedimenti - Coggle Diagram
Art. 33 Provvedimenti
Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce
in tutto o in parte il giudizio
b) ordinanza
quando assume
misure cautelari o interlocutorie
o decide sulla competenza
c) decreto
nei casi previsti dalla legge
Le ordinanze e i decreti
se non pronunciati in udienza
o in camera di consiglio
e inseriti nel relativo verbale
sono comunicati alle parti dalla segreteria
nel termine art. 89, co. 3
L'ordinanza che dichiara l'incompetenza
indica in ogni caso
il giudice competente
Le sentenze di primo grado sono esecutive