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Art. 26 Spese di giudizio - Coggle Diagram
Art. 26 Spese di giudizio
Quando emette una decisione
il giudice provvede anche sulle spese del giudizio
secondo artt 91, 92, 93, 94, 96 e 97 CPC
nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità
In ogni caso, il giudice
anche d'ufficio
può condannare
la parte soccombente al pagamento
in favore della controparte
di una somma equitativamente determinata
non superiore al doppio delle spese liquidate
in presenza di motivi manifestamente infondati
Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria
in misura non inferiore al doppio
e non superiore al quintuplo
del contributo unificato dovuto
per il ricorso introduttivo del giudizio
quando la parte soccombente ha agito
o resistito temerariamente in giudizio
Nelle controversie in materia di appalti
l'importo della sanzione pecuniaria
può essere elevato
fino all'1% del valore del contratto
ove superiore al suddetto limite
Al gettito di tali sanzioni
si applica art. 15 norme di attuazione