Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Art. 19 Verificatore e consulente tecnico - Coggle Diagram
Art. 19 Verificatore e consulente tecnico
Il giudice può farsi assistere
per il compimento di singoli atti
o per tutto il processo
da uno o più verificatori
o, se indispensabile
da uno o più consulenti
L'incarico di consulenza può essere affidato
a dip pubblici, professionisti iscritti
iscritti negli albi di cui art. 13
delle disposizioni per l'attuazione del CPC
o altri soggetti
aventi particolare competenza tecnica.
Non possono essere nominati
coloro che prestano attività
in favore delle parti del giudizio
La verificazione è affidata a un organismo pubblico
estraneo alle parti del giudizio
munito di specifiche competenze tecniche
Il verificatore e il consulente compiono le indagini
che sono loro affidate dal giudice
e forniscono anche oralmente
i chiarimenti richiesti