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Art. 123 Sanzioni alternative - Coggle Diagram
Art. 123 Sanzioni alternative
Nei casi art. 121, comma 4
il GA individua le seguenti sanz alternative
da applicare alternativamente o cumulativamente
a) la sanzione pecuniaria
nei confronti della staz appaltante
di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contr
inteso come prezzo di aggiudicazione
che è versata all'entrata bilancio dello Stato
"Multe, ammende e sanzioni amm
inflitte dalle autorità giud ed amm
con esclusione quelli natura tributaria"
entro 60 gg dal passaggio in giudicato
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La sent che applica le sanzioni è comunicata
a cura della segreteria
al MEF
entro 5gg dalla pubblicazione
b) la riduzione della durata del contratto
ove possibile
da un minimo 10%
ad un massimo 50%
della durata residua
alla data pubblicazione del dispositivo
Il GA applica le sanzioni
assicurando principio contraddittorio
e ne determina la misura
in modo che siano effettive
dissuasive, proporzionate al valore del contr
alla gravità condotta staz appaltante
e all'opera svolta dalla staz appaltante
per l'eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione
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l'eventuale condanna risarcimento dei danni
non costituisce sanz alternativa
e si cumula con le sanz alternative
Il giudice applica sanzioni comma 1
anche qualora il contratto
è stato stipulato
senza rispettare termine dilatorio stabilito
per la stipulazione del contratto
ovvero è stato stipulato
senza rispettare sospensione della stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale
avverso l'aggiudicazione definitiva
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