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Art. 63 Registro di emergenza - Coggle Diagram
Art. 63 Registro di emergenza
Il resp per la tenuta del prot informatico
della gestione dei flussi documentali
e degli archivi
autorizza lo svolgimento
anche manuale
e delle operazioni di reg prot
su uno o più registri di emergenza
ogni qualvolta per cause tecniche
non sia possibile utilizzare
la normale procedura informatica
Sul registro di emergenza
sono riportate la causa
la data e l'ora di inizio dell'interruzione
nonché la data e l'ora del ripristino
della funzionalità del sistema
Se impossibilità di utilizzare la proc informatica
si prolunga oltre 24H
per cause di eccezionale gravità
il responsabile può autorizzare
l'uso del registro di emergenza
per periodi successivi
di non più di una settimana
Sul registro di emergenza vanno riportati
gli estremi del provv di autorizzazione
Per ogni giornata di registrazione di emergenza
è riportato sul registro
il numero totale
di operazioni registrate manualmente
La sequenza numerica utilizzata
su un registro di emergenza
anche a seguito di successive interruzioni
deve comunque garantire
identificazione univoca dei doc registrati
nell'ambito del sistema documentario
dell'area organizzativa omogenea
Le info relative documenti
protocollati in emergenza
sono inserite nel sistema informatico
utilizzando un'apposita funz di recupero dei dati
senza ritardo al ripristino della funzionalità del sistema
Durante la fase di ripristino
a ciascun doc registrato in emergenza
viene attribuito un num di protocollo
del sistema informatico ordinario
che provvede a mantenere stabilmente
la correlazione con il num utilizzato in emergenza