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Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei doc dei flussi…
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei doc dei flussi documentali e degli archivi
Ciascuna amministrazione istituisce un servizio
per la tenuta del protocollo informatico
della gestione dei flussi documentali e degli archivi
in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
Il servizio è posto alle dirette dipendenze
della stessa area
Al servizio è preposto un dirigente
o un funzionario
comunque in possesso
di idonei requisiti professionali
o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione
definiti secondo le procedure prescritte
dalla disciplina vigente
Il servizio svolge i seguenti compiti:
e) conserva le copie
di cui agli artt. 62 e 63
in luoghi sicuri differenti
h) vigila sull'osservanza disposizioni del presente TU
da parte personale autorizzato
e degli incaricati
c) garantisce la corretta produzione
e la conservazione del registro giornaliero di protocollo
b) garantisce che le operazioni di registrazione
e di segnatura di prot
si svolgano
nel rispetto delle disposizioni
del presente TU
g) autorizza le operazioni di annullamento
a) attribuisce il livello di autorizzazione
per l'accesso alle funzioni della procedura
distinguendo tra abilitazioni alla consultazione
e abilitazioni all'inserimento
e alla modifica delle info
f) garantisce il buon funzionamento
degli strumenti
e dell'organizzazione att di reg di protocollo
di gestione dei documenti e dei flussi doc
ncluse le funzionalità di accesso
e le att di gestione degli archivi
d) cura che le funzionalità del sistema
in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro 24h
dal blocco delle attività
e, comunque
nel più breve tempo possibile