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Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero - Coggle…
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere all'estero
davanti ad autorità estere
sono legalizzate
ove richiesto
a cura dei competenti organi
centrali o periferici
del Ministero competente
o di altri organi e autorità delegati
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero
da autorità estere
e da valere nello Stato
sono legalizzate
dalle rapp diplomatiche o consolari italiane all'estero
Le firme apposte su atti e documenti
dai competenti organi
delle rapp diplomatiche o consolari italiane
o dai funz da loro delegati
non sono soggette a legalizzazione
Si osserva art. 31
Agli atti e documenti indicati comma precedente
redatti in lingua straniera
deve essere allegata
una traduzione in lingua
italiana
certificata conforme
al testo straniero
dalla competente rapp dipl o consolare
o da un tradutttore ufficiale
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere nello Stato
rilasciati da una rap cons/dipl estera
residente nello Stato
sono legalizzate a cura delle prefetture
fatte salve le esenzioni
dall'obb della legalizzazione
e della traduzione
stabilite da leggi o acc internazionali