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Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale - Coggle Diagram
Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale
Le amministrazioni e gli enti del SSN
dei servizi sanitari regionali
comprese aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere
le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici
che svolgono att di programmazione e fornitura serv sanitari
sono tenute all'adempimento
di tutti gli obblighi di pubb
previsti dalla normativa vigente
1-bis. amministrazioni comma 1 pubblicano altresì
nei loro siti istituzionali
dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati
distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio
e ne permettono la consultazione
in forma sintetica e aggregata
in relazione alla tipologia di spesa sostenuta
all'ambito temporale di riferimento
e ai beneficiari
Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano
tutte le info e i dati
concernenti procedure di conferimento degli incarichi di
direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo
nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento
e di strutture semplici e complesse
compresi bandi e avvisi di selezione
lo svolgimento delle relative procedure
gli atti di conferimento
Alla dirigenza sanitaria comma 2
si applicano gli obb di pubblicazione art. 15
Per attività prof di cui art. 15
anche quelle svolte in regime intramurario
è pubblicato e annualmente aggiornato
elenco strutture sanitarie priv accreditate
Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi
Le regioni includono il rispetto di
obblighi di pubblicità
fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie
Gli enti, le aziende e le strutture pubb e priv
che erogano prestazioni
per conto del servizio sanitario
sono tenuti ad indicare nel proprio sito
in una apposita sezione «Liste di attesa»
i criteri di formazione delle liste di attesa
i tempi di attesa previsti
e i tempi medi effettivi di attesa
per ciascuna tipologia di prestazione erogata