Art. 15-ter. Obb pubblicazione concernenti amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amm

  1. L'albo di cui all'art 1 d.lgs. 14/2010

è tenuto con modalità informatiche

ed è inserito in un'area pubblica

del sito istituzionale del Min Giustizia

Nell'albo sono indicati

per ciascuno iscritto

gli incarichi ricevuti

con precisazione dell'autorità che lo ha conferito

e della relativa data di attribuzione e di cessazione

nonché gli acconti

e il compenso finale liquidati

I dati appena menzionati

sono inseriti nell'albo

a cura della cancelleria

entro 15gg dalla pronuncia del provvedimento

Il regolamento di cui all'art. 10 d.lgs. 14/2010

stabilisce gli ulteriori dati

che devono essere contenuti nell'albo

  1. L'Agenzia naz per amm e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

art. 110 d.lgs. 159/2011

pubblica sul proprio sito istituzionale

gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati

di cui art. 38, co. 3 d.lgs 159/2011

nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati

  1. Nel registro di cui all'articolo 28, co. 4
    RD 267/1942

vengono altresì annotati

i provv di liquidazione degli acconti e del compenso finale

in favore di ciascuno dei soggetti

di cui al medesimo art. 28

quelli di chiusura del fallimento

e di omologazione del concordato

e quelli che attestano l'esecuzione del concordato

nonché ammontare attivo e passivo delle procedure chiuse

  1. Le prefetture pubblicano i
    provvedimenti di nomina

e di quantificazione dei compensi

degli amministratori e degli esperti

nominati ai sensi art. 32 d.l. 90/2014