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Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle…
Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle PA
PA pubblicano e aggiornano
info e dati concernenti propria organizzazione
corredati dai documenti
anche normativi di riferimento
Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi
a) agli organi di indirizzo politico
di amministrazione e gestione
con indicazione rispettive competenze
b) all'articolazione degli uffici
le competenze di ciascun ufficio
anche di livello dirigenziale non generale
i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
c) all'illustrazione in forma semplificata
ai fini della piena accessibilità
e comprensibilità dei dati
dell'organizzazione dell'amm
mediante l'organigramma
o analoghe rappresentazioni grafiche
d) all'elenco dei numeri di telefono
nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali
e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate
cui il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta inerente
i compiti istituzionali.