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Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere…
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amm generale
Le PA pubblicano sui propri siti istituzionali
i riferimenti normativi con i relativi link
alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati «Normattiva»
che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività
Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari,
i programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione
e ogni atto
previsto dalla legge o comunque adottato
che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni
sugli obiettivi, sui procedimenti
nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche
che li riguardano
o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse
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1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amm competenti
pubblica sul sito istituzionale
uno scadenzario
con l'indicazione delle date di efficacia
dei nuovi obblighi amm
e lo comunica tempestivamente
al Dip FP
per la pubblicazione riepilogativa
su base temporale
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inosservanza del presente comma comporta
comporta applicazione art. 46
Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali
che regolano le funzioni, l'organizzazione
e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amm
sono pubblicati gli estremi degli atti
e dei testi ufficiali aggiornati.