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evento - Coggle Diagram
evento
è possibile distinguere
evento di danno
quando si estrinsechi
in una lesione
al bene giuridico tutelato dalla norma
evento di pericolo
comporta un'esposizione al pericolo
del bene giuridico tutelato dalla norma
non offensivo
il verificarsi dell'evento
seppure rappresenti una condotta del sogg agente
non è espressione dell'offesa del fatto
costituisce il "risultato dell'azione od omissione"
del soggetto agente
Art. 43, co. 1 CP
o "la conseguenza della sua azione od omissione"
Art. 40, co. 1 CP
concezione naturalistica
evento è inteso
come effetto naturale della condotta umana
Rappresenta le conseguenze causalmente riconducibili
alla condotta del soggetto agente
tipizzate dalla norma incriminatrice
quali elementi costitutivi della fattispecie penale
evento può essere
offensivo
laddove strettamente connesso
all'offensività del fatto
alla stregua di tale interpretazione
in ossequio al principio di offensività
non può sussistere un reato
in assenza di un'offesa
evento giuridico andrebbe ravvisato
in tutte le fattispecie incriminatrici
comprese quelle di mera condotta
di conseguenza
non avrebbe più senso
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minoritaria
concezione giuridica
evento finirebbe per coincidere
con la lesione
o con l'esposizione al pericolo
del bene giuridico tutelato
dalla norma incriminatrice
reati a forma libera
detti anche "causalmente orientati"
in ragione della particolare importanza
dei beni giuridici che si intendono tutelare
il legislatore si limita a tipizzare il profilo causale
senza subordianre integrazione del reato
al compimento specifica condotta
ES. OMICIDIO
reati a forma vincolata
saranno configurabili
solo laddove il soggetto agente
ponga in essere quella specifica condotta
come tipizzata dalla norma penale
ES. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO