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Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della…
Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Ogni amministrazione indica
in un'apposita sezione
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
i responsabili della trasmissione e della pubblicazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce
un obiettivo strategico di ogni amministrazione
che deve tradursi nella definizione
di obiettivi organizzativi e individuali
Le PA garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance
Ai fini della riduzione del costo dei servizi
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione
e del conseguente risparmio sul costo del lavoro
le PA provvedono annualmente
ad individuare i servizi erogati
agli utenti sia finali che intermedi
Le amministrazioni provvedono poi alla contabilizzazione dei costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi
e di quelli imputati al personale
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Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance
alle associazioni di consumatori o utenti
ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato
nell'ambito di apposite giornate della trasparenza
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare
sul proprio sito istituzionale
nella sezione: «Amministrazione trasparente»
b) il Piano e la Relazione (performance)
di cui art. 10 d.lgs 159/2009
c) i nominativi ed i curricula dei componenti
degli OIV
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
La trasparenza rileva come dimensione principale
ai fini della determinazione degli standard di qualità
di qualità dei servizi pubblici
da adottare con le carte dei servizi