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122 - Coggle Diagram
122
Il Presidente della Giunta regionale
salvo che lo statuto reg disponga diversamente
è eletto a suffragio universale e diretto
Il Presidente eletto nomina e revoca
i componenti della Giunta
Il sistema d’elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente, dei componenti della Giunta
e dei consiglieri reg
sono disciplinati con legge della Regione
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica
che stabilisce anche
durata organi elettivi
Nessuno può appartenere contemporaneamente al Consiglio/Giunta
e ad una delle Camere del Parlamento
ad un altro Consiglio/Giunta
o al Parlamento UE
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente
e un ufficio di presidenza
I consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni