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Art. 15 Rilievo dell’incompetenza - Coggle Diagram
Art. 15 Rilievo dell’incompetenza
Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio
finchè la causa non è decisa in 1° grado
Nei giudizi di impugnazione
esso è rilevato
se dedotto con specifico motivo
avverso il capo della pronuncia impugnata
che, in modo implicito o esplicito
ha statuito sulla competenza
In ogni caso il giudice decide sulla competenza
prima di provvedere sulla domanda cautelare
e, se non riconosce la propria competenza
non decide sulla stessa
ai sensi artt 13 e 14
In mancanza di domanda cautelare
il difetto di competenza può essere eccepito
entro il termine previsto
per la costituzione in giudizio
Il presidente fissa la camera di consiglio
per la pronuncia immediata
sulla questione di competenza
Si osserva il procedimento art. 87, co. 3
Il giudice provvede con ordinanza
nei casi commi 2 e 3
Se dichiara la propria incompetenza
indica il giudice ritenuto competente
Se nel termine perentorio di 30gg
dalla comunicazione di tale ordinanza
la causa è riassunta
davanti al giudice dichiarato competente
il processo continua davanti al nuovo giudice.
Salvo quanto previsto dal comma 6
la riassunzione preclude
alla parte che l'ha effettuata
la proposizione del regolamento di competenza
L'ordinanza che pronuncia sulla competenza
senza decidere sulla domanda cautelare
è impugnabile esclusivamente
con il regolamento di competenza
di cui art. 16
Il giudice dinanzi al quale
la causa è riassunta
se ritiene di essere a sua volta incompetente
richiede d'ufficio il reg di competenza
L'ordinanza che pronuncia sulla competenza
e sulla domanda cautelare
può essere impugnata
col regolamento di competenza
oppure nei modi ordinari
quando insieme con la pronuncia sulla competenza
si impugna quella sulla domanda cautelare
In pendenza del reg di competenza
la domanda cautelare si propone
al giudice indicato come competente
nell'ordinanza comma 4
che decide in ogni caso
fermo quanto disposto comma 7
I provvedimenti cautelari pronunciati
dal giud dichiarato incompetente
perdono efficacia
alla scadenza del termine
di 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell'ordinanza
che regola la competenza
La domanda cautelare può essere riproposta
al giud dichiarato competente
Le disposizioni commi 7 e 8
si applicano anche ai prov cautelari
pronunciati dal giud privato del potere di decidere
il ricorso dall'ordinanza presidenziale