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Art. 11 Decisione sulle questioni di giurisdizione - Coggle Diagram
Art. 11 Decisione sulle questioni di giurisdizione
Il GA indica
quando declina la propria giurisdizione
se esistente
il giudice nazionale che ne è fornito
Quando la giurisdizione è declinata dal GA
in favore di altro giudice nazionale
o viceversa
ferme le preclusioni e decadenze intervenute
sono fatti salvi
gli effetti processuali e sostanziali
della domanda
se il processo è riproposto
innanzi al giudice indicato
nella pronuncia che declina la giurisdizione
entro il termine perentorio di 3 mesi
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Quando il giudizio è tempestivamente riproposto
davanti al GA
quest'ultimo, alla 1a udienza
può sollevare anche d'ufficio
il conflitto di giurisdizione
Se in una controversia introdotta
davanti ad altro giudice
le Sez Unite della Cassazione
investite della questione di giurisdizione
attribuiscono quest'ultima al GA
ferme preclusione e decadenze intervenute
sono fatti salvi
gli effetti proc e sostanziali della domanda
se il giudizio è riproposto
dalla parte che vi ha interesse
nel termine di 3 mesi
1 more item...
Nei giudizi riproposti
il giudice può concedere
con riguardo preclusioni e decadenze intervenute
la rimessione in termini
per errore scusabile
ove ricorrano i presupposti
Nel giudizio riproposto davanti al GA
le prove raccolte nel processo
davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate
come argomenti di prova
Le misure cautelari perdono la loro efficacia
30gg dopo la pubblicazione
del provv che dichiara il difetto di giurisdizione
del giudice che le ha emanate
Le parti possono riproporre le domande cautelari
al giudice munito di giurisdizione