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Art. 7 Giurisdizione amministrativa - Coggle Diagram
Art. 7 Giurisdizione amministrativa
Sono devolute alla giurisdizione amm
le controversie
nelle quali si faccia questione di interessi legittimi
e, nelle materie indicate dalla legge
di diritti soggettivi
concernenti l'esercizio
o il mancato esercizio del potere amm
riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
riconducibili anche mediatamente
1 more item...
Non sono impugnabili
gli atti o provvedimenti emanati dal Governo
nell'esercizio del potere politico
Per PA, ai fini del presente Codice
si intendono anche i soggetti ad esse equiparati
o comunque tenuti al rispetto
dei principi procedimento amm
La giurisdizione amm si articola
in giurisdizione generale di legittimità
esclusiva ed estesa al merito
Sono attribuite alla giurisdizione gen
di legittimità del GA
le controversie relative
ad atti, provvedimenti o omissioni delle PA
comprese quelle relative al risarcimento del danno
per lesione di interessi legittimi
e agli altri dir patrimoniali consequenziali
pure se introdotte
in via autonoma
Nelle materie di giurisdizione esclusiva
indicate dalla legge
e dall'art. 133
il giudice amministrativo conosce
pure ai fini risarcitori
anche delle controversie
nelle quali si faccia questione
di diritti soggettivi
Il giudice amm esercita giurisdizione
con cognizione estesa al merito
nelle controversie indicate dalla legge
e dall'art. 134
Nell'esercizio di tale giurisdizione
il GA può sostituirsi all'amministrazione
Il principio di effettività è realizzato
attraverso la concentrazione davanti al GA
di ogni forma di tutela degli interessi legittimi
e, nelle materie indicate da legge
dei diritti soggettivi
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente
per le controversie devolute
alla giurisdizione amm