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Art. 6 Consiglio di Stato - Coggle Diagram
Art. 6 Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado
della giurisdizione amministrativa
il CdS in sede giurisdizionale decide
con l'intervento di 5 magistrati
di cui un presidente di sezione
e 4 consiglieri
In caso di impedimento del presidente
il collegio è presieduto
dal consigliere più anziano nella qualifica
Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
l'adunanza plenaria è composta
dal Pres del CdS che la presiede
e da 12 magistrati del CdS
assegnati alle sez giurisdizionali
In caso di impedimento
il pres del CdS è sostituito
dal pres di sez giurisdizionale più anziano nel ruolo
gli altri componenti dell'adunanza plenaria
in caso di assenza o di impedimento
sono sostituiti dal magistrato più anziano
nella stessa qualifica
della rispettiva sezione
Per gli appelli avverso
le pronunce della sez autonoma di Bolzano
del Trib regionale di giustizia amm
si applicano anche le disposizioni
dello statuto speciale
e delle relative norme di attuazione
Gli appelli avverso le pronunce
del Trib amm regionale della Sicilia
sono proposti al Cons di giustizia amm
per la Regione siciliana
nel rispetto dello statuto speciale
e delle norme di attuazione