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119 - Coggle Diagram
119
Comuni, Prov, le Città metr, Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa
nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci
e concorrono ad assicurare osservanza
dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'UE
hanno risorse autonome
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri
in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio
Com, Prov, Città metr e Regioni hanno un
proprio patrimonio
attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato
Possono ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare spese di investimento
con la contestuale definizione di piani di ammortamento
e a condizione
che per il complesso degli enti di ciascuna Regione
sia rispettato l’equilibrio di bilancio
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo
senza vincoli di destinazione
per i territori con minore capacità fiscale per abitante
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti
consentono a Comuni, Prov, Città metr, Reg
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite
Per promuovere lo sviluppo economico
la coesione e la solidarietà sociale
per rimuovere gli squilibri economici e sociali
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona
o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni
lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Com, Prov, Città metr e Regioni
è esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti