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111 - Coggle Diagram
111
La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo
regolato dalla legge
Ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti
in condizioni di parità
davanti a giudice terzo e imparziale
Nel processo penale
la legge assicura
che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile
informata riservatamente
della natura e dei motivi dell’accusa
disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa
abbia la facoltà, davanti al giudice
di interrogare o di far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico
di ottenere la convocazione
e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa
e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore
sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo
Il processo penale è regolato dal principio
del contraddittorio nella formazione della prova
La colpevolezza dell’imputato non può
essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi
per libera scelta
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato
o del suo difensore
La legge regola i casi
in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell’imputato
o per accertata impossibilità di natura oggettiva
o per effetto di provata condotta illecita
Contro le sent e contro i provv sulla libertà personale
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali
è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge
Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari
in tempo di guerra
Contro le decisioni del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti
il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
La legge ne assicura la ragionevole durata
Tutti i prov giurisdizionali devono essere motivati