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Successione di leggi penali e misure di sicurezza - Coggle Diagram
Successione di leggi penali e misure di sicurezza
Art. 25 co. 2 Cost
si riferisce genericamente
a una legge che imponga una "punizione"
Poichè le misure di sicurezza
determinano anch'esse una "punizione"
anche a queste si applica
il principio di irretroattività della legge penale
Art. 200 CP sembrerebbe sconfessare il punto precedente
primo comma
tempus regit actum
"le misure di sicurezza sono regolate
dalla legge in vigore
al tempo della loro applicazione"
secondo comma
"se la legge del tempo
in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza
è diversa
si applica la legge in vigore
al tempo dell'esecuzione"
Ai sensi di tale norma
sarà possibile applicare una misura di sicurezza
anche laddove
al momento della commissione del reato
la stessa non fosse prevista
al fine stabilire disciplina applicabile
dovrà aversi riguardo al tipo
e alle modalità di applicazione vigenti
non al momento commissione del reato
ma al momento della sua applicazione
a prescindere dal fatto
che queste siano più o meno favorevoli
rispetto alle precedenti disposizioni
problema
retroattività art. 200 CP
sembrerebbe contrastare con irretroattività ex art. 25 co. 2 Cost
ma tali norme disciplinano 2 situazioni diverse
la norma costituzionale cornerne irretroattività misura di sicurezza
quando essa riguardi un fatto
originariamente non previsto come reato
l'art.200 CP attiene alla retroattività della norma
riguardante le modalità di esecuzione della mis di sicurezza
è giustificata dal fatto
non è finalizzata a sanzionare il reato
ma lo stato di pericolosità soc del soggetto
che deve ritenersi "attuale"
al momento dell'applicazione della misura