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81 (Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del…
81
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e
le spese del proprio bilancio
tenendo conto delle fasi avverse
e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo
al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti
al verificarsi di eventi eccezionali
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge
il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo
L'esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso
se non per legge
e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi.
Il contenuto della legge di bilancio
le norme fondamentali
e i criteri volti assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci
e la sostenibilità del debito del complesso delle PA
sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale