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71 (L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, Il popolo esercita…
71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo
a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi
mediante la proposta
da parte di almeno cinquantamila elettori
di un progetto redatto in articoli
72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è
secondo le norme del suo regolamento
esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa
che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti
composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari
Anche in tali casi
fino al momento della sua approvazione definitiva
il disegno di legge è rimesso alla Camera
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale
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La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
di approvazione di bilanci e consuntivi