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Art. 29. Ambito di applicazione della legge - Coggle Diagram
Art. 29. Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge
si applicano alle amministrazioni statali
e agli enti pubblici nazionali
altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico
limitatamente all’esercizio delle funz amministrative.
Le disposizioni articoli 2-bis, 11, 15 e
25,commi 5, 5-bis e 6
nonché quelle del capo IV-bis
si applicano a tutte le PA
Le regioni e gli enti locali
nell'ambito delle rispettive competenze
regolano le materie disciplinate dalla presente legge
nel rispetto del sistema costituzionale
e delle garanzie del cittadino
nei riguardi dell'az amministrativa
così come definite dai princípi stabiliti
dalla presente legge
2-bis. Attengono ai livelli essenziali
delle prestazioni
di cui art. 117, 2° co, lett m) Cost
le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la PA
di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento
di individuarne un responsabile
di concluderlo entro il termine prefissato
e di assicurare l’accesso alla doc amm
nonché quelle relative durata max procedimenti
2-ter altresì le disposizioni
concernenti la presentazione di istanze,
segnalazioni e comunicazioni
la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso
e la conferenza di servizi
salva la possibilità di individuare
con intese in sede di Conferenza unificata
di cui art. 8 d.lgs 281/1997
casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano
2-quater. Le regioni e gli enti locali
nel disciplinare i proc amministrativi di loro competenza
non possono stabilire garanzie inferiori
a quelle assicurate ai privati
dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui ai commi 2-bis e 2-ter
ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
adeguano la propria legislazione
alle disposizioni del presente articolo
secondo rispettivi statuti/norme di attuazione