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Art. 16 Attività consultiva - Coggle Diagram
Art. 16 Attività consultiva
Gli organi consultivi delle PA
sono tenuti a rendere
i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
entro 20gg dal ricevimento della richesta
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi
sono tenuti a dare immediata comunicazione
del termine entro il quale il parere sarà reso
alle amm richiedenti
comunque non più di 20gg
dal ricevimento richiesta
In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere obb
o senza che organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie
è in facoltà dell'amm richiedente
di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati
da amm preposte alla tutela ambientale, paesaggistica
territoriale e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l’organo adito
abbia rappresentato
esigenze istruttorie
i termini comma 1 possono essere interrotti
per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente
entro 15gg
dalla ricezione degli elementi istruttori
da parte delle amm interessate
Pareri del comma 1
sono trasmessi
con mezzi telematici
Gli organi consultivi dello Stato
predispongono proc di particolare urgenza
per l’adozione dei pareri loro richiesti
In caso di decorrenza del termine
senza che sia comunicato il parere facoltativo
o senza che l’organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie
amm richiedente può procedere
indipendentemente dall’espressione del parere
Salvo il caso di omessa richiesta del parere
il resp del procedimento
non può essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri
6-bis. Resta fermo quanto previsto
art. 127 Codice dei Contratti pubblici