Art. 14-bis Conferenza semplificata

  1. La conferenza decisoria all'art 14, co. 2

si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona

salvo i casi commi 6 e 7

  1. La conferenza è indetta dall'amm procedente

Le comunicazioni avvengono secondo le modalità del CAD

entro 5gg lavorativi dall'inizio del proc d'ufficio

o dal ricevimento della domanda

se il procedimento è ad iniziativa di parte.

A tal fine amm procedente comunica alle altre amm interessate

a) l'oggetto della determinazione da assumere

l'istanza e la relativa documentazione

ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle info

e ai documenti utili

ai fini dello svolgimento dell'istruttoria

b) il termine perentorio

non superiore a 15 gg

entro il quale le amministrazioni coinvolte

possono richiedere

integrazioni documentali o chiarimenti

relativi a fatti, stati o qualità non attestati

in documenti già in possesso dell'amm stessa

o non direttamente acquisibili presso altre PA

c) il termine perentorio

cmq non superiore a 45gg

entro il quale le amm coinvolte

devono rendere le proprie determinazioni

fermo l'obbligo rispettare termine finale di conclusione del proc

Se tra le suddette amministrazioni

vi sono amm preposte tutela ambientale, paesaggistico-territoriale

dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini

ove disposizioni di legge o provv art 2 non prevedano un termine diverso

il termine è fissato in 90gg

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona

da tenersi entro 10gg dalla scadenza del termine lett c)

fermo obbligo di rispettare il termine finale di conclusione proc

  1. Entro il termine di cui al comma 2, lett c)

le amm coinvolte rendono le proprie determinazioni

relative alla decisione oggetto della conferenza.

Tali determinazioni, congruamente motivate

sono formulate in termini di assenso o dissenso

e indicano modifiche eventualmente necessarie

ai fini assenso.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate

ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso

sono espresse in modo chiaro e analitico

e specificano se sono relative a un vincolo derivante

da una disposizione norm o da un atto amm gen

o discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pub

  1. salvi i casi in cui disposizioni diritto dell'UE richiedono adozione di provv espressi

la mancata comunicazione della determinazione

entro termine di cui al comma 2, lettera c

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti del comma 3

equivalgono ad assenso senza condizioni.

Restano ferme le le resp dell'amm

nonché quelle dei singoli dip nei confronti dell'amm

per l'assenso reso, allorché implicito

  1. Scaduto il termine co. 2, lettera c)

l'amministrazione procedente adotta

entro 5gg lavorativi

determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza

qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato

con gli effetti di cui all'art. 14-quater

ovvero qualora ritenga

anche implicito

che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amm

sentiti i privati e le amm interessate

ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso

possano essere accolte

senza necessità di apportare modifiche sostanziali

alla decisione oggetto della conferenza.

Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso

che non ritenga superabili

l'amm procedente adotta

entro il medesimo termine

la determinazione di conclusione negativa della conferenza

che produce effetto del rigetto della domanda.

Nei procedimenti a istanza di parte

la suddetta determinazione produce

effetti della comunicazione art. 10bis

L'amministrazione procedente trasmette

alle altre amministrazioni coinvolte

le eventuali osservazioni presentate

nel termine di cui al suddetto articolo

e procede ai sensi del comma 2

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni

è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza

  1. Fuori dei casi di cui al comma 5

l'amministrazione procedente svolge

ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti

nella data fissata al comma 2, lettera d)

la riunione della conferenza in modalità sincrona

  1. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere

l'amministrazione procedente può cmq procedere direttamente

in forma simultanea e in modalità sincrona

In tal caso indice la conferenza

comunicando alle altre amm

le info di cui alle lettere a) e b) del comma 2

e convocando la riunione entro i successivi 45gg

L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea

e in modalità sincrona

su richiesta motivata delle altre amm

o del privato interessato

avanzata entro termine perentorio di cui comma 2, lettera b)

In tal caso la riunione è convocata nei successivi 45gg