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Art. 61 Interventi correttivi del costo del personale - Coggle Diagram
Art. 61 Interventi correttivi del costo del personale
qualora si verifichino o siano prevedibili
scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti
per le spese destinate al personale
il MEF informato dall'amm competente
ne riferisce al Parlamento
proponendo l'adozione di misure correttive
idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio
1bis Le PA comunicano al Dip FP e al MEF
esistenza di controversie relative al rapp di lavoro
dalla cui soccombenza
potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per numero dei soggetti
o per effetti sulla finanza pubblica
Il Dip FP d'intesa con il MEF
può intervenire nel processo
ai sensi art. 105 CPC
Le PA che vengono a conoscenza
di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio
danno immediata comunicazione al Dip FP e al MEF
Ove tali decisioni producano maggiori oneri
il MEF presenta una relazione al Parlamento
entro 30gg dalla data di pubblicazione
delle sent della Corte costituzionale
o dalla conoscenza delle decisioni esecutive
di altre autorità giurisdizionali
impegnando Governo e Parlamento
a definire una nuova disciplina legislativa
idonea a ripristinare limiti della spesa globale
con procedure d'urgenza
Il MEF provvede
con la stessa procedura comma 2
a seguito di richieste del Dip Funz Pub
per la estensione generalizzata
di decisioni giurisdizionali divenute esecutive
atte a produrre gli effetti indicati al comma 2
sulla entità della spesa autorizzata