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Art. 22. Definizioni e princípi in materia di accesso - Coggle Diagram
Art. 22. Definizioni e princípi in materia di accesso
Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso"
il dir degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti amm
b) per "interessati"
tutti i soggetti privati
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale
corrispondente ad una sit giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
c) per "controinteressati"
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili
in base alla natura del documento richiesto
che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso
il loro diritto alla riservatezza
d) per "documento amministrativo"
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica
elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento
detenuti da una PA
e concernenti attività di pubblico interesse
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale
e) per "pubblica amministrazione"
tutti i soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro att di pubblico interesse
disciplinata dal dir nazionale o comunitario
L’accesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse
costituisce principio gen dell’att amministrativa
al fine di favorire la partecipazione
e di assicurarne imparzialità e trasparenza
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili
ad eccezione quelli indicati art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6
Non sono accessibili le info in possesso
di una PA
che non abbiano forma di doc amministrativo
salvo quanto previsto d.lgs 196/2003
L'acquisizione di documenti amministrativi
da parte di soggetti pubblici
ove non rientrante nella previsione art. 43, comma 2
del DPR 445/2000
si informa al principio di leale cooperazione istituzionale
Il diritto di accesso è esercitabile
fino a quando la PA
ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere