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Art. 21 Disposizioni sanzionatorie - Coggle Diagram
Art. 21 Disposizioni sanzionatorie
Con la segnalazione o con la domanda di cui
agli artt. 19 e 20
l’interessato deve dichiarare la sussistenza
requisiti e presupposti richiesti dalla legge
In caso di dichiarazioni mendaci o
di false attestazioni
non è ammessa la conformazione dell’att
e dei suoi effetti
a legge
o la sanatoria prevista dagli artt medesimi
ed il dichiarante è punito
con la sanzione art. 483 CP
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo
su att soggette ad atti di assenso da parte di PA
previste da leggi vigenti
anche se è stato dato inizio all'attività
ai sensi artt. 19 e 20
2-ter. La decorrenza del termine art 19, co. 3
e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20
non escludono la resp del dipendente
che non abbia agito tempestivamente
nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del priv
non fosse conforme alle norme vigenti.