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Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - Coggle…
Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
Ogni atto di autorizzazione, licenza
concessione non costitutiva, permesso
o nulla osta comunque denominato
comprese domande per iscrizioni in albi o ruoli
richieste per esercizio att imprenditoriale, comm o artigianale
il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall’accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amm a contenuto gen
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo
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La segnalazione è corredata
dalle dich sostitutive di certificazioni
e dell’atto di notorietà
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
previsti dagli artt 46 e 47 del DPR 445/2000
nonchè dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati
o dalle dich di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese
di cui art 38, co. 4, DL 112/2008
convertito dalla L. 133/2008
relative alla sussistenza requisiti e presupposti
di cui al primo periodo
tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
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Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive
essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni
del presente comma
salve le verifiche successive
degli organi e delle amm competenti
La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici
può essere presentata a mezzo posta con raccomandata
con avviso di ricevimento
ad eccezione dei procedimenti
per cui è previsto utilizzo esclusivo modalità telematica
in tal caso la segnalazione si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amm
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata
anche nei casi di cui art. 19bis, co. 2
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amm competente
L'amministrazione competente
in caso di accertata carenza
dei requisiti e presupposti comma 1
nel termine di 60gg dal ricevimento segnalazione
adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
qualora sia possibile conformare
l'attività intrapresa e i suoi effetti
alla normativa vigente
INVITA IL PRIVATO A PROVVEDERE
con atto motivato
con lo stesso
in presenza di attestazioni non veritiere
o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico
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questo interrompe il termine
che ricomincia a decorrere dalla data
in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.
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prescrivendo le misure necessarie
con la fissazione di un termine non inferiore 30gg
per l'adozione di queste ultime.
In difetto di adozione delle misure da parte del privato
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Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3 o al comma 6bis
l'amm competente adotta comunque
i provvedimenti
in presenza condizioni art. 21nonies
4-bis. Il presente art non si applica alle att ec
a prevalente carattere finanziario
comprese quelle testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia
d.lgs 385/93
e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria
d.lgs 58/98
Ove il fatto non costituisca più grave reato
chiunque
nelle dich/attestazioni/asseverazioni che corredano la SCIA
dichiara o attesta falsamente l’esistenza
dei requisiti o dei presupposti
è punito con la reclusione da 1 a 3 anni
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia
il termine di 60gg del comma 3
è ridotto a 30gg
Fatta salva applicazione delle disposizioni del comma 4 e 6
restano ferme inoltre
disposizioni relative alla vigilanza sull'att urbanistico-edilizia
alle responsabilità e alle sanzioni previste dal DPR 380/2001
e dalle leggi regionali
6ter. La SCIA, la denuncia e la DIA
non costituiscono provv taciti direttamente impugnabili.
Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amm
e, in caso di inerzia
esperire esclusivamente l'azione art 31, co 1, 2 e 3 del d.lgs 104/2010